Colpa a chi ha la precedenza se non guarda mentre gira. Danno morale la sofferenza di non poter fare
Non sfugge alla responsabilità nel sinistro stradale il conducente dell’auto che ha la precedenza. E ciò perchè nella svolta a sinistra non si accorge che sta sopraggiungendo un centauro: anche chi guida il veicolo favorito nella
circolazione, infatti, deve tenere una condotta prudente durante tutta l’esecuzione della manovra. Risultato: si prende il 30 per cento della colpa l’automobilista che aveva la possibilità di avvistare la moto in sorpasso,
evitando l’impatto, e non l’ha fatto. AI centauro, che patisce quindici giorni di inabilita totale, va risarcito il danno morale nell’accezione più ampia di «sofferenza determinata dal non poter fare». E quanto emerge dalla sentenza 1422/21, pubblicata ieri dalla sezione civile del tribunale di Brindisi.
Testimone ignorato
Accolto l’appello del motociclista: ottiene la condanna al risarcimento di circa 3.400 euro a carico dell’assicurazione e del proprietario del veicolo antagonista, obbligati in solido. Sbaglia il giudice di pace che fa un generico riferimento alia testimonianza senza esaminarne il contenuto specifico da utilizzare ai fini della deposizione; non può invece essere utilizzato il verbale dell’infrazione ex articolo 148 Cds contestata al motociclista: nel frattempo e stata accolta l’opposizione ad hoc, sia pure per ragioni che non incidono sul merito della controversia. Secondo la deposizione, l’impatto avviene sull’angolo anteriore sinistro dell’auto, che ha la freccia inserita per la svolta a sinistra. Nessun dubbio che il centauro avrebbe dovuto procedere alia destra della vettura e per questo si prende il 70 per cento della responsabilità. Ma la quota restante va a carico dell’automobilista che giunto all’incrocio ha la visuale libera alia sua sinistra per avvistare il veicolo antagonista. E dunque non risulta superata del tutto la presunzione di responsabilità concorsuale ex articolo 2054, secondo comma, Cc.
Sofferenza psichica
Quanto al pregiudizio ex articolo 2059 Cc, e ormai superato l’orientamento della giurisprudenza che riteneva risarcibile soltanto il danno morale soggettivo identificato con il patema d’animo transeunte della vittima: risulta dunque liquidata in base alle tabelle milanesi la sofferenza psichica patita dal motociclista dopo il sinistro che gli e costato la frattura della clavicola e un trauma al torace.
Dario Ferrara
Da Cassazione.net