Danni da incendio in Condominio

Un incendio domato dai vigili del fuoco

La normativa sui danni da incendio è sancita dagli artt. 2043 e 2051 del Codice Civile in particolare l’art.2051 c.c. stabilisce:

Ciascuno è responsabile dei danni prodotti dalla “cosa” che ha in custodia o di cui sia proprietario, a meno che non dimostri che ciò si sia verificato per un <<caso fortuito>> ossia un evento imprevedibile ed inevitabile (come potrebbe essere un fulmine o un terremoto)”.

Ciò può essere spiegato con parole più semplici e significa che il proprietario di un bene deve adottare tutte le misure possibili in modo da evitare che tale oggetto procuri danni a terze parti; a prescindere che ciò dipenda o meno dalla sua volontà.

I danni da incendio in condominio non sono un’eventualità rara, possono coinvolgere parecchi appartamenti, persone e anche provocare gravi danni.

Le cause possono essere molteplici, possono essere provocati da incidenti causati da negligenza, imperizia, superficialità, o da dolo di un soggetto che volontariamente ha provocato l’innesco.

CHI PAGA I DANNI IN CASO D’INCENDIO

Quando un immobile viene danneggiato da un incendio bisogna analizzarne le cause e le parti da cui si è originato l’evento. Il condominio è, infatti, costituito da:

  • Parti comuni (di proprietà di tutti i condomini)
  • Parti private (di proprietà esclusiva).

Nel primo caso (Es. caldaia, ascensore, tubatura verticale gas, tetto…) a rispondere dei danni sarà il condominio, tutti i partecipanti secondo le relative quote millesimali.

Nel secondo caso, invece, ad essere chiamato in causa sarà solo il responsabile.

RESPONSALITA’

Per capire l’attribuzione della responsabilità risarcitoria per l’incendio in condominio analizziamo l’art.2051 del Codice Civile: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.”

Quando si parla di condominio, generalmente vi è anche un amministratore di condominio al quale si dovrà fare riferimento nella eventuale richiesta risarcitoria, soprattutto quando trattasi di danni causati da parti comuni del condominio.

Con il termine “ciascuno” si individua colui che deve rispondere dei danni e che, a seconda dei casi, potrà essere:

  • Proprietario dell’appartamento, del box o del negozio, da dove si è sviluppato l’incendio;
  • L’inquilino (dell’appartamento, del box o del negozio);
  • Il condominio, se l’incendio è sorto da una parte comune;
  • Professionisti e ditte incaricate per i lavori che poi hanno cagionato l’incendio.

DANNI DA INCENDIO: IL RISARCIMENTO (art.2043 c.c.)

“Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”

Ciò che si sottende è che ognuno di questi soggetti ha per legge la responsabilità delle cose che custodisce e che rientrano nella propria sfera di controllo.

La Corte di Cassazione dice “è custode chi ha il governo della cosa come potere giuridico e di fatto, cioè di poter intervenire per evitare pregiudizi ai terzi”.

Il custode ha quindi il dovere e l’obbligo di garantire il mantenimento della sicurezza e del buono stato di conservazione di immobile e impianti con manutenzione periodica.

La responsabilità per le cose in custodia è esclusa solo se l’inquilino riesce a provare il “caso fortuito” cioè un evento imprevedibile ed eccezionale.

  • Se l’incendio è causato da un singolo appartamento di proprietà esclusiva il risarcimento dei danni provocati alle altre unità abitative o alle parti del condominio sarà a carico del proprietario, anche nel caso in cui i locali siano vuoti.
  • Se l’incendio si sviluppa da una parte comune condominiale elencate nell’art.1117 Cod. Civ., i danni procurati dovranno essere risarciti dal condominio, a meno che non sussista l’ipotesi di caso fortuito. La ripartizione tra i condomini delle spese relative ai danni avverrà sulla base delle tabelle millesimali e verranno gestite dall’amministratore del condominio
  • Quando l’incendio divampa da un appartamento o negozio in affitto, la responsabilità si trasferisce all’inquilino. L’esclusione della responsabilità avviene quando l’affittuario riesce a provare che l’incendio è partito da un altro appartamento o da una parte condominiale. La prova di tali circostanze è a suo carico.

Se nessuno è in grado di dimostrare quanta parte di colpa ha avuto l’altro, la responsabilità sarà comune e sussisterà in quote uguali.

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